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Da PIPAM - Serie Gallica




Sezioni
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· Statuto

  
Statuto





Art.1 - Denominazione

E' costituita, con riferimento all' art.18 della costituzione Italiana, agli art. 36,37 e 38 del Codice Civile e al D. Lgs. 460/97 l'Associazione sportiva, culturale e ricreativa denominata

"FLY FISHING CLUB"

Art. 2 - Sede

L' Associazione ha sede in Vigevano in Viale Monte Grappa 58. Il mutamento di ubicazione della sede sociale, purchè nello stesso comune, potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e comunque non costituirà modificazione statutaria.

 

Art. 3 - Scopi e oggetto sociale

L' Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale,  senza discriminazioni razziali o sociali. Nasce come unione spontanea di persone che si propongono di svolgere attività sportive dilettantistiche, culturali, ricrative intese come mezzo do formazione psico-fisico e morale dell' uomo e strumento necessario per intrattenere i giovani, gli anziani ed interi nuclei familiari durante il loro tempo libero, favorendone lo svolgimento della vita associativa in un ambiente disereno incontro per reciproci scambi di idee, di conseguenza e di esperienza. L' Associazione, mediante l' uso di attrezzature ed impianti sul territorio ( in affitto, in locazione finanziaria, in uso o in proprietà ) intende contribuire allo sviluppo, alla diffusione ed alla promozione dello sport dilettantistico in ogni sua forma agonistica, amatoriale e ricreativa, curare la preparazione e gestione di squadre delle varie discipline sportive, promuovere le attività sportive in genere nelle sue varie specifiche articolazioni : in particolare l' associazione ha lo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo della pesca a mosca con coda di topo nei limiti fissati dai relativi regolamenti e di promuovere iniziative per la difesa dellì ambiente tutelando altresì gli interessi alieutici di tutti i pescatori sportivi. L' associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche delle normative di legge. Per il raggiungimento degli scopi sociali, L' Associazione potrà :

  • svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale e ricreativa
  • promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, rassegne
  • organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive per i soci, iscritti, associati o partecipanti
  • organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i soci, iscritti, associati o partecipanti
  • pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonchè curare la stampa, riproduzione e pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducubili all' attività che costituisce l' oggetto associativo
  • realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione
  • utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini
  • organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste fra i soci, associati o partecipanti
  • condurre e gestire attrezzature, apparecchiature o impianti sportivi
  • somministrare alimenti e bevande ai soci, iscritti, associati o partecipanti

L' associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi delle federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione sociale o sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall' Associazione stessa, nell' ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente statuto.

Art. 4 - Soci

L'Associazione riconosce la qualità di socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti i soci hanno poteri di responsabilità sociali, che potranno essere precisati in eventuale apposito regolamento, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell' Associazione e godono dell' elettorato attivo e passivo. Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Ogni Socio può esercitare un solo voto. I soci eleggono gli organi direttivi dell' Assoziazione, approvano e modificano statuto e regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l' esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità delle loro partecipazioni alla vita associativa del sodalizio. I soci in numero indeterminato si suddividono in :

  • soci ordinari - sono i soci che costituiscono l' Associazione, ne condividono le finalità e sono in regola con il versamento delle quote associative annuali.
  • soci onorari - sono i soci che si sono particolarmente distinti per la loro carriera agonistica in campo sportivo.

Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all' atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo. La quota associativa è instrasmissibile e non rivalutabile.

Art.5 - Affiliati

Sono i soggetti di cui all' art.111, comma 3 del Testo Unico delle Imposte dei Redditi. Essi prestano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali evidenziati nel presente statuto e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto, aderiscono o risultano essere affiliati ad una stessa organizzazione locale o nazionale.

Art.6 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di enti, di Comuni e di Associazioni, da lasciti, donazioni, atti di liberalità e dai proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche e ricreative, nonchè dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall' Associazione stessa.

Art.7 - Distribuzione di utili

L' Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge. L' eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività ultime direttamente connesse.

Art.8 - domanda di ammissione

Per ottenere l' ammissione all' Associazione occorre:

  • presentare domanda alla Segreteria dell' Associazione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte
  • accettare le norme del presente Statuto
  • versare la quota associativa

L' ammisione a socio è subordinata all' accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Le domande di ammisione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall' esercente la potestà parentale.

Art.9 - diritti e doveri dei soci

La qualifica di socio, iscritto, associato o partecipante, dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, nonchè di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell' Associazione. Esse hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell' Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di Promozione Sociale ai quali l' Associazione aderisce o è affiliata.

Art.10 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

  • per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza.
  • per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo.
  • per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

A carico dei soci possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o comunque entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Art. 11 - Anno sociale

L' anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 12 - Organi

Gli Organi dell'Associazione sono:

  • l'Assemblea Generale dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente

Art.13 - Assemblea

L'Assemblea generale dei Soci è sovrana ed è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione. Essa regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art.14 - Diritti di partecipazione

Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci che siano in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad esercitare un solo voto.Ogni socio può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di una sola delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Art. 15 - Compiti dell'assemblea

L'Assemblea:

  • delibera, nei limiti dello Statuto Sociale, sull'indirizzo generale dell'attività e la gestione dell'Associazione
  • approva, annualmente, il rendiconto economico e finanziario secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia
  • elegge il Consiglio Direttivo
  • delibera, in via straordinaria, sulle modifiche dello statuto

Art. 16 - Convocazione

La convocazione dell'Assemblea, oltre che al Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione dell'Assemblea in sessione ordinaria e straordinaria avviene a mezzo avvisi affissi presso la sede sociale o di attività, con un preavviso minimo non inferiore ai dieci giorni.

Art. 17 - Validità assebleare

Tanto l' Assemblea Ordinaria che quella straordinaria saranno valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 18 - Modifiche di Statuto

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Art.19 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri e nel proprio seno elegge il Presidente, Il Vicepresidente e nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il Segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica per due anni. Si riunisce periodicamente almeno quattro volte all'anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente. I suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 20 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo esercita  le seguenti funzioni ed attribuzione:

  • cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l' Associazione attraverso l'ordinaria amministrazione e,con l'esclusione dei compiti espressamente attribuito all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione.
  • attua le delibera dell'Assemblea
  • delibera circa gli investimenti utili o necessari allo svolgimento dell'attività statutaria; in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio delibera in merito all'acquisto o alla vendita di attrezzature sportive, di impianti sportivi, di autovetture, di aeromobili, di imbarcazioni e di ogni altro bene purché strumentale all'attività istituzionale.
  • delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci
  • predispone il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea riferendo sull'attività svolta e su quella in programma.
  • stabilisce le quote che i soci devono versare annualmente.
  • designa i collaboratori preposti alle varie attività
  • convoca l'assemblea ordinaria ed eventuali assemblee straordinarie
  • delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci.

Art. 21 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il consiglio direttivo e ne segue deliberazioni. Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il sodalizio. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

Art.22 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art.23 - Settori e sezioni

L'Associazioni potrà strutturarsi in settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica, disciplinati da specifici regolamenti organici che faranno parte integrante del presente statuto. Potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art.24 - Trasformazione

L'Assemblea potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione della Associazione in Società di capitali, ai sensi della legge 23/03/1981 n.91 e per gli effetti di cui alla legge 18/02/1983 n.53.

Art.25 - Clausola compromissoria

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri, due saranno nominati dalle parti, il terzo sarà deciso dalle due parti nominate o, se in disaccordo dal Presidente del tribunale di Vigevano, essi giudicheranno ex bono et equo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

Art.26 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno i 4/5 dei soci e, comunque secondo le norme del Codice Civile. In caso di scioglimento il Patrimonio dell'Ente sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoga o a fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.27 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le vigenti che regolano l'Associazionismo sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero, nonché lo statuto delle federazioni e degli enti di appartenenza nonché le norme del Codice Civile.









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Pubblicato su: 2004-03-02 (1109 letture)

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